Politica dell’ambiente
Politica dell’ambiente
Politica comunitaria volta alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento dell’ambiente.
I Trattati istitutivi delle Comunità europee non prevedevano alcuna competenza specifica in materia ambientale, sebbene nel preambolo del Trattato istitutivo della CEE fosse indicato tra gli obiettivi degli Stati fondatori anche il “miglioramento costante delle condizioni di vita” dei popoli. Nonostante ciò la Comunità ha avvertito sin dagli anni ’60 l’esigenza di adottare provvedimenti specifici in materia di protezione ambientale: risalgono, infatti, al 1967 la prima direttiva riguardante la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di alcuni prodotti pericolosi (direttiva n. 67/548/CEE) e al 1970 le direttive n. 70/157/CEE e n. 70/220/CEE riguardanti, rispettivamente, l’inquinamento da rumore e le emissioni inquinanti da veicoli a motore. Contemporaneamente, la Commissione in un memorandum sottolineava la necessità per gli Stati membri di adottare un programma d’azione a livello comunitario che riguardasse la tutela dell’ambiente.
Tuttavia fu soltanto nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite (v. ONU) di Stoccolma del 1972 che tale volontà riuscì a concretizzarsi in un preciso indirizzo comunitario, successivamente ribadito in seno alla Conferenza dei Capi di Stato della Comunità tenutasi a Parigi nel 1972.
La base giuridica per l’adozione degli atti comunitari era inizialmente costituita dagli artt. 94 e 308 del Trattato CE, riguardanti rispettivamente il >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.) e i cd. poteri impliciti (v.).
Nel 1987, con l’approvazione dell’Atto Unico Europeo (v. AUE), fu inserito un nuovo titolo specificamente destinato alla tutela dell’ambiente e formato dagli artt. 174-176, nel quale venivano per la prima volta definiti gli obiettivi, i principi e gli strumenti per la politica comunitaria in questo settore, successivamente riconfermati dal Trattato sull’Unione europea, seppure con alcune modifiche.
Con la firma del Trattato di Amsterdam la tutela dell’ambiente ha assunto una valenza trasversale nell’ambito delle politiche comunitarie. Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 6, infatti, tutte le politiche devono tener conto delle esigenze connesse alla salvaguardia dell’ambiente, soprattutto nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (v.), vale a dire uno sviluppo economico che consenta di non alterare il delicato equilibrio ambientale.
Gli obiettivi principali dell’attività comunitaria in materia ambientale sono: la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, attraverso un uso razionale delle risorse naturali; la protezione della salute umana; la promozione di azioni concertate a livello internazionale.
I principi che informano l’azione comunitaria invece sono:
— il principio dell’azione preventiva, secondo il quale è necessario predisporre tutte le misure volte ad evitare danni ambientali;
— il principio della correzione (soprattutto alla fonte) dei danni causati all’ambiente. Questo principio impone un’immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale;
— il principio chi inquina paga, in base al quale chi produce danni all’ambiente è tenuto al risarcimento della collettività;
— il principio della precauzione. Esso impone a tutti coloro che svolgono attività potenzialmente dannose per l’ambiente, la ricerca di rimedi atti a scongiurare un tale evento.
Sebbene la normativa in materia di protezione ambientale abbia previsto il trasferimento di competenze alle istutzioni comunitarie, gli Stati membri possono comunque applicare la normativa nazionale qualora questa risulti maggiormente efficace. Il Trattato CE, inoltre, prevede che gli Stati membri e l’intera Comunità concludano accordi con Stati terzi (v.) e con le organizzazioni internazionali (v.) nell’ambito di attuazione della politica ambientale.
I settori d’intervento dell’attività legislativa dell’Unione sono:
— l’inquinamento atmosferico. L’azione comunitaria è molto in ritardo rispetto al grave inquinamento raggiunto dall’atmosfera, nonostante l’adozione di numerose direttive in merito all’emissione di gas di scarico dei veicoli a motore e alle immissioni di rifiuti industriali.
La direttiva 84/360/CEE del 24 giugno 1984 ha introdotto la disciplina quadro relativa all’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni industriali, prevedendo valori-limite di emissioni.
Per quanto riguarda l’uso dei clorofluorocarburi (cfc), il regolamento 3952/92 del dicembre 1992, ha imposto la totale eliminazione dal 1° gennaio 1995 dei cfc utilizzati dalle industrie degli espansi plastici, della refrigerazione e dei condizionatori.
All’esame del Consiglio c’è ancora la proposta di applicare la carbon tax (v.), per ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti nell’atmosfera e aumentare il rendimento energetico;
— l’inquinamento delle acque. La Comunità ha adottato numerose direttive che fissano i livelli di qualità dell’acqua potabile, delle acque per la balneazione, dell’acqua dolce con presenza di pesci e di quelle per l’acquacoltura. In particolare la direttiva 74/464/CEE riguarda l’inquinamento provocato da sostanze dannose scaricate nell’ambiente idrico; essa è stata successivamente integrata da provvedimenti contenenti misure più restrittive per la protezione delle falde acquifere. Nell’ambito della cooperazione con i paesi terzi, la Comunità ha firmato molteplici convenzioni volte alla riduzione dell’inquinamento nelle vie di navigazione internazionali;
— l’inquinamento acustico. Alcune direttive comunitarie fissano i livelli massimi di rumore dei veicoli a motore, dei motoveicoli, degli aerei subsonici, dei trattori, dei tosaerba e dei macchinari per l’edilizia. Per quanto riguarda gli elettrodomestici il loro livello di rumorosità deve essere indicato sull’imballaggio;
— lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti. La direttiva quadro in tema di rifiuti e loro smaltimento è la 75/442/CEE che fissa i criteri di base relativi a tutti i rifiuti in riferimento alla raccolta, allo smaltimento, al riciclaggio e al trattamento. La disciplina in essa contenuta è stata successivamente integrata dalla direttiva 78/319/CEE del 1978 sui rifiuti tossici e pericolosi;
— la protezione della fauna e della flora. Nella direttiva 79/409/CEE relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici sono contenute le norme generali per la loro protezione: vengono difatti ridotte le specie per cui è consentita la caccia, sono elencati i mezzi per praticare la caccia, vengono stabiliti limiti al commercio di alcune specie e sono fissati i criteri generali per la protezione degli habitat naturali (v. Natura 2000).
Nel 1986, invece, è stata introdotta la disciplina concernente la protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali o scientifici in particolare per quelle in via di estinzione.
Altre due direttive vietano l’uso di prodotti provenienti dalle balene e dai cuccioli di foca destinati a fini commerciali;
— la valutazione di impatto ambientale. Con direttiva 85/337/CEE è stato previsto (a partire dal 3 luglio 1988) che i principali interventi di sviluppo pubblici o privati concernenti l’agricoltura, l’industria o le infrastrutture debbono essere soggetti ad una valutazione dell’impatto ambientale che produrranno, da effettuare prima della realizzazione del progetto, il cui responsabile è tenuto a fornire ragguagli circa i suoi potenziali effetti sull’ambiente.
Gli strumenti della politica ambientale comunitaria, oltre all’adozione di una normativa quadro che tuteli l’ambiente nel rispetto delle norme di funzionamento del mercato interno, prevedono: uno strumento finanziario di protezione e sostegno delle azioni in tale ambito denominato LIFE (v.); strumenti tecnici quali l’etichettatura ecologica (v. Ecolabel), un sistema di gestione ambientale (v. EMAS) e una procedura di valutazione del livello di compatibilità tra i procedimenti produttivi industriali e la tutela dell’ambiente (v. Eco-auditing).
La Comunità, inoltre, ha emanato un >programma quadro per l’ambiente (v.) e si è dotata dell’>Agenzia europea per l’ambiente (v.) il cui compito è attuare una rete comunitaria di informazioni in materia e coordinare le azioni di monitoraggio ambientale.
Politica dell’ambiente
Base giuridica: artt. 174-176 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale dell’ambiente
Sito Internet: www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_it.htm
Voci collegate: Altener, Agenzia europea per l’ambiente, Carbon tax, CCR, EMAS, Eco-auditing, Ecolabel, Energia ambiente e sviluppo sostenibile, Joule/Thermie, LIFE, Med-Urbs, Natura 2000, Politica della pesca, Politica energetica, Programma d’azione sulle malattie connesse con l’inquinamento, Programma quadro per l’ambiente, SAVE, Sviluppo sostenibile, Turismo, Urban
Politica comunitaria volta alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento dell’ambiente.
I Trattati istitutivi delle Comunità europee non prevedevano alcuna competenza specifica in materia ambientale, sebbene nel preambolo del Trattato istitutivo della CEE fosse indicato tra gli obiettivi degli Stati fondatori anche il “miglioramento costante delle condizioni di vita” dei popoli. Nonostante ciò la Comunità ha avvertito sin dagli anni ’60 l’esigenza di adottare provvedimenti specifici in materia di protezione ambientale: risalgono, infatti, al 1967 la prima direttiva riguardante la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di alcuni prodotti pericolosi (direttiva n. 67/548/CEE) e al 1970 le direttive n. 70/157/CEE e n. 70/220/CEE riguardanti, rispettivamente, l’inquinamento da rumore e le emissioni inquinanti da veicoli a motore. Contemporaneamente, la Commissione in un memorandum sottolineava la necessità per gli Stati membri di adottare un programma d’azione a livello comunitario che riguardasse la tutela dell’ambiente.
Tuttavia fu soltanto nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite (v. ONU) di Stoccolma del 1972 che tale volontà riuscì a concretizzarsi in un preciso indirizzo comunitario, successivamente ribadito in seno alla Conferenza dei Capi di Stato della Comunità tenutasi a Parigi nel 1972.
La base giuridica per l’adozione degli atti comunitari era inizialmente costituita dagli artt. 94 e 308 del Trattato CE, riguardanti rispettivamente il >ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (v.) e i cd. poteri impliciti (v.).
Nel 1987, con l’approvazione dell’Atto Unico Europeo (v. AUE), fu inserito un nuovo titolo specificamente destinato alla tutela dell’ambiente e formato dagli artt. 174-176, nel quale venivano per la prima volta definiti gli obiettivi, i principi e gli strumenti per la politica comunitaria in questo settore, successivamente riconfermati dal Trattato sull’Unione europea, seppure con alcune modifiche.
Con la firma del Trattato di Amsterdam la tutela dell’ambiente ha assunto una valenza trasversale nell’ambito delle politiche comunitarie. Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 6, infatti, tutte le politiche devono tener conto delle esigenze connesse alla salvaguardia dell’ambiente, soprattutto nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (v.), vale a dire uno sviluppo economico che consenta di non alterare il delicato equilibrio ambientale.
Gli obiettivi principali dell’attività comunitaria in materia ambientale sono: la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, attraverso un uso razionale delle risorse naturali; la protezione della salute umana; la promozione di azioni concertate a livello internazionale.
I principi che informano l’azione comunitaria invece sono:
— il principio dell’azione preventiva, secondo il quale è necessario predisporre tutte le misure volte ad evitare danni ambientali;
— il principio della correzione (soprattutto alla fonte) dei danni causati all’ambiente. Questo principio impone un’immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale;
— il principio chi inquina paga, in base al quale chi produce danni all’ambiente è tenuto al risarcimento della collettività;
— il principio della precauzione. Esso impone a tutti coloro che svolgono attività potenzialmente dannose per l’ambiente, la ricerca di rimedi atti a scongiurare un tale evento.
Sebbene la normativa in materia di protezione ambientale abbia previsto il trasferimento di competenze alle istutzioni comunitarie, gli Stati membri possono comunque applicare la normativa nazionale qualora questa risulti maggiormente efficace. Il Trattato CE, inoltre, prevede che gli Stati membri e l’intera Comunità concludano accordi con Stati terzi (v.) e con le organizzazioni internazionali (v.) nell’ambito di attuazione della politica ambientale.
I settori d’intervento dell’attività legislativa dell’Unione sono:
— l’inquinamento atmosferico. L’azione comunitaria è molto in ritardo rispetto al grave inquinamento raggiunto dall’atmosfera, nonostante l’adozione di numerose direttive in merito all’emissione di gas di scarico dei veicoli a motore e alle immissioni di rifiuti industriali.
La direttiva 84/360/CEE del 24 giugno 1984 ha introdotto la disciplina quadro relativa all’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni industriali, prevedendo valori-limite di emissioni.
Per quanto riguarda l’uso dei clorofluorocarburi (cfc), il regolamento 3952/92 del dicembre 1992, ha imposto la totale eliminazione dal 1° gennaio 1995 dei cfc utilizzati dalle industrie degli espansi plastici, della refrigerazione e dei condizionatori.
All’esame del Consiglio c’è ancora la proposta di applicare la carbon tax (v.), per ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti nell’atmosfera e aumentare il rendimento energetico;
— l’inquinamento delle acque. La Comunità ha adottato numerose direttive che fissano i livelli di qualità dell’acqua potabile, delle acque per la balneazione, dell’acqua dolce con presenza di pesci e di quelle per l’acquacoltura. In particolare la direttiva 74/464/CEE riguarda l’inquinamento provocato da sostanze dannose scaricate nell’ambiente idrico; essa è stata successivamente integrata da provvedimenti contenenti misure più restrittive per la protezione delle falde acquifere. Nell’ambito della cooperazione con i paesi terzi, la Comunità ha firmato molteplici convenzioni volte alla riduzione dell’inquinamento nelle vie di navigazione internazionali;
— l’inquinamento acustico. Alcune direttive comunitarie fissano i livelli massimi di rumore dei veicoli a motore, dei motoveicoli, degli aerei subsonici, dei trattori, dei tosaerba e dei macchinari per l’edilizia. Per quanto riguarda gli elettrodomestici il loro livello di rumorosità deve essere indicato sull’imballaggio;
— lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti. La direttiva quadro in tema di rifiuti e loro smaltimento è la 75/442/CEE che fissa i criteri di base relativi a tutti i rifiuti in riferimento alla raccolta, allo smaltimento, al riciclaggio e al trattamento. La disciplina in essa contenuta è stata successivamente integrata dalla direttiva 78/319/CEE del 1978 sui rifiuti tossici e pericolosi;
— la protezione della fauna e della flora. Nella direttiva 79/409/CEE relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici sono contenute le norme generali per la loro protezione: vengono difatti ridotte le specie per cui è consentita la caccia, sono elencati i mezzi per praticare la caccia, vengono stabiliti limiti al commercio di alcune specie e sono fissati i criteri generali per la protezione degli habitat naturali (v. Natura 2000).
Nel 1986, invece, è stata introdotta la disciplina concernente la protezione degli animali utilizzati a scopi sperimentali o scientifici in particolare per quelle in via di estinzione.
Altre due direttive vietano l’uso di prodotti provenienti dalle balene e dai cuccioli di foca destinati a fini commerciali;
— la valutazione di impatto ambientale. Con direttiva 85/337/CEE è stato previsto (a partire dal 3 luglio 1988) che i principali interventi di sviluppo pubblici o privati concernenti l’agricoltura, l’industria o le infrastrutture debbono essere soggetti ad una valutazione dell’impatto ambientale che produrranno, da effettuare prima della realizzazione del progetto, il cui responsabile è tenuto a fornire ragguagli circa i suoi potenziali effetti sull’ambiente.
Gli strumenti della politica ambientale comunitaria, oltre all’adozione di una normativa quadro che tuteli l’ambiente nel rispetto delle norme di funzionamento del mercato interno, prevedono: uno strumento finanziario di protezione e sostegno delle azioni in tale ambito denominato LIFE (v.); strumenti tecnici quali l’etichettatura ecologica (v. Ecolabel), un sistema di gestione ambientale (v. EMAS) e una procedura di valutazione del livello di compatibilità tra i procedimenti produttivi industriali e la tutela dell’ambiente (v. Eco-auditing).
La Comunità, inoltre, ha emanato un >programma quadro per l’ambiente (v.) e si è dotata dell’>Agenzia europea per l’ambiente (v.) il cui compito è attuare una rete comunitaria di informazioni in materia e coordinare le azioni di monitoraggio ambientale.
Politica dell’ambiente
Base giuridica: artt. 174-176 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale dell’ambiente
Sito Internet: www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_it.htm
Voci collegate: Altener, Agenzia europea per l’ambiente, Carbon tax, CCR, EMAS, Eco-auditing, Ecolabel, Energia ambiente e sviluppo sostenibile, Joule/Thermie, LIFE, Med-Urbs, Natura 2000, Politica della pesca, Politica energetica, Programma d’azione sulle malattie connesse con l’inquinamento, Programma quadro per l’ambiente, SAVE, Sviluppo sostenibile, Turismo, Urban